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Amministratore, diploma obbligatorio

Amministrazione e
consulenza immobiliare

Professione esercitata ai sensi della legge
14 gennaio 2013, n.4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)

Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)


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Amministratore, diploma obbligatorio


Sono semplici (ma graditi) i requisiti soggettivi dell'amministratore, nel senso che deve godere dei diritti civili, non deve essere condannato per reati contro il patrimonio, né essere stato sottoposto a misure di prevenzione e nemmeno risultare protestato: tutti promossi, quindi, salvo i conclamati disonesti. Il venir meno di tali requisiti fa cessare subito il mandato e ciascun condomino può convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore. I problemi sorgono sul titolo di studio, nel senso che la riforma pretende almeno il conseguimento di un generico diploma di media superiore: se davvero si vuole qualificare il condominio è auspicabile che chi l'amministra abbia almeno fatto un percorso di studi appropriato. L'ingresso alla professione è subordinato alla frequentazione di un non meglio qualificato corso di formazione e della formazione periodica: nulla è detto però su chi e come la organizza, né tanto meno sulla cadenza della periodicità dei corsi. è dunque auspicabile, sul punto, un chiarimento operativo, altrimenti si rischia di produrre "pezzi di carta" senza valore. Ancor più generico l'obbligo di munirsi di assicurazione per responsabilità professionale, per la quale non sono indicati né condizioni e né massimali.

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