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Cambio d'uso più agevole per le cose comuni (di Eugenio Antonio Correale - Centro Studi A

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Professione esercitata ai sensi della legge
14 gennaio 2013, n.4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)

Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)


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Cambio d'uso più agevole per le cose comuni (di Eugenio Antonio Correale - Centro Studi A


La riforma della legge condominiale propone un interessantissimo istituto, poiché il nuovo articolo 1117 bis consentirà all'assemblea di incidere sulla titolarità delle cose comuni. Sarà più difficile definire il condominio come «ente di mera gestione», poiché la maggioranza potrà decidere se alcuni beni interessino ancora la collettività dei proprietari e debbano quindi continuare ad appartenere pro indiviso ai condomini, o se debbano assumere «nuova destinazione d'uso». La maggioranza di 4/5 dei condomini, con 4/5 dei millesimi, potrà constatare che è venuta meno l'utilità di impianti e cose, che potranno essere dismessi e ceduti a terzi. In questi casi l'avviso di convocazione sarà affisso «nei locali di maggior uso comune» per almeno trenta giorni e dovrà essere recapitato almeno venti giorni prima della riunione. Impianti e beni dei quali sia venuta meno l'utilità comune muteranno natura, talché saranno ex parti comuni che si potranno dismettere e quindi cedere ad altri. Non si tratterà, però, soltanto di «vendere le parti comuni», come taluno ipotizza. Viene a cadere uno steccato molto più importante, che potrà modificare la natura del condominio, certamente meno legato al diritto romano e forse anche più moderno ed adeguato ai nostri tempi; ma questa è valutazione che attende conferme.

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