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Le spese del costruttore devono essere pagate dal costruttore

Amministrazione e
consulenza immobiliare

Professione esercitata ai sensi della legge
14 gennaio 2013, n.4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)

Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)


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Le spese del costruttore devono essere pagate dal costruttore


Il costruttore – sebbene spesso i costruttori vogliano far credere altrimenti, fintanto che non vendono gli appartamenti – è un condomino al pari delle persone alle quali ha venduto le unità immobiliari, ergo: come gli altri egli è soggetto al pagamento delle spese condominiali. Molto spesso i costruttori inseriscono nel regolamento contrattuale delle clausole che gli consentono di non pagare le spese. Questa clausole potrebbero essere considerate vessatorie, ma fintanto che non vengono dichiarate inefficaci da un Tribunale, devono essere considerate applicabili. C’è, poi, un’altra ipotesi in cui è lecito l’esonero del costruttore dalle spese condominiali: è il caso in cui è l’assemblea, con il consenso di tutti i partecipanti al condominio, a decidere in tal senso. Se l’assemblea deliberasse a maggioranza di addossarsi quelle spese o di cambiare i criteri di ripartizione, come nel caso del nostro utente, quella deliberazione dovrebbe essere considerata nulla. Il condizionale, però, è d’obbligo. Vediamo perché. Approvazione delle delibere per facta concludentia. “ La partecipazione con il voto favorevole alle reiterate delibere adottate dall'assemblea dei condomini di un edificio per ripartire le spese secondo un valore delle quote dei singoli condomini diverso da quello espresso nelle tabelle millesimali, o l'acquiescenza rappresentata dalla concreta disapplicazione delle stesse tabelle per più anni può assumere il valore di univoco comportamento rivelatore della volontà di parziale modifica dei criteri di ripartizione da parte dei condomini che hanno partecipato alle votazioni o che hanno aderito o accettato la differente suddivisione e può dare luogo, quindi, ad una convenzione modificatrice della relativa disciplina, che, avendo natura contrattuale e non incidendo su diritti reali, non richiede la forma scritta, ma solo il consenso anche tacito o per facta concludentia, purché inequivoco dell'assemblea dei condomini (cfr.: Cass. civ., sez. 2, sent. 10/02/2009, n. 3245)” (Cass. 24 maggio 2013, n. 13004). Portando questo aspetto al nostro caso e dando così risposta al quesito, è possibile affermare quanto segue: salvo il caso di accordo tra le parti, il costruttore non può essere esonerato dal pagamento delle spese condominiali. Tuttavia l’esonero avvenuto per facta concludentia potrebbe valere come quello deciso con l’espresso consenso di tutti. Ciò che è certo, però, è che anche la modificazione d’una consuetudine deve avvenire con il consenso di tutti. Insomma: o tutti sono d’accordo sulla nuova modalità di ripartizione o se ci sono contestazioni si continua come s’è sempre fatto. di Alessandro Gallucci Condominio Web http://www.condominioweb.com/condominio/articolo1691.ashx

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