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Nuove regole per gli impianti di riscaldamento e raffrescamento

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Professione esercitata ai sensi della legge
14 gennaio 2013, n.4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)

Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (G.U. n.22 del 26-1-2013)


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Nuove regole per gli impianti di riscaldamento e raffrescamento


Nuovi d.p.r. in vigore dal 12 luglio con nuove regole per gli impianti di riscaldamento e raffrescamento, i controlli e i certificatori. Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (n. 149/2013) due regolamenti (D.P.R. 74/2013 e D.P.R. 75/2013) che entreranno in vigore a partire dal prossimo 12 luglio e che stabiliscono norme relative agli impianti di climatizzazione (invernale ed estivo) e i requisiti per gli esperti della certificazione energetica degli edifici. Per quanto riguarda il D.P.R. 74/2013, viene stabilita la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti, sia per la fase invernale che quella estiva. Nel dettaglio, la temperatura non deve superare determinati valori durante il funzionamento dell’impianto: per il riscaldamento invernale: 18° C (+ 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili) 20° C (+ 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici) per il raffrescamento estivo: 26° C (- 2°C di tolleranza per tutti gli edifici). L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, variabile in base alle zone di classificazione del territorio nazionale; tuttavia, i Comuni possono emettere specifiche ordinanze atte ad ampliare o ridurre questi limiti temporali di esercizio. Anche per i controlli vengono stabilite regole sulla periodicità e sulle figure professionali che possono occuparsene, stabilendo requisiti e titoli per la loro qualifica. Questi controlli hanno tempistiche variabili sulla base della tipologia e della potenza dell’impianto e con il nuovo D.P.R. risultano meno severi rispetto a quanto stabilito in precedenza, con cadenze generalmente raddoppiate. Il secondo D.P.R., il 75/2013 stabilisce i criteri di accreditamento dei certificatori energetici degli edifici per garantire la loro qualificazione e la loro indipendenza: si vuole infatti assicurare personale altamente specializzato per le attività di certificazione energetica e la loro assoluta indipendenza e imparzialità nello svolgimento del proprio ruolo. Qualsiasi tecnico abilitato alla certificazione, deve possedere specifici requisiti professionali oltre che formativi per l’ottenimento dell’abilitazione allo svolgimento di questa attività: diploma nel settore tecnologico (edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica) o laurea, nonché l’iscrizione all'Ordine professionale di riferimento. Per far sì che la preparazione tecnica sia sempre aggiornata, i tecnici dovranno seguire dei corsi di formazione (min. 64 ore) sulla certificazione energetica, con superamento di esame conclusivo. Fonte: Francesco Venunzio ResposanbileComunicazione ANACI

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